Può essere usufruito, infatti, da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel
territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.
Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della
facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli
strumentali.
Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel
decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della
facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi,
ornamenti e fregi.
Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e
cornici. Sono comprese nella nuova agevolazione fiscale anche le spese correlate:
dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di
bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
A differenza di altri benefici sulla casa, non è consentito cedere il credito né richiedere
lo sconto in fattura al fornitore che esegue gli interventi.
Per ulteriori informazioni si rinvia al sito:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-facciate/infogen-bonus-facciate-cittadini